La Costituente non si limitò a sancire che siamo tutti uguali davanti alla legge, come ci aveva già gentilmente concesso il re Carlo Alberto, ma stabilì che l’uguaglianza dovesse avere un contenuto sostanziale.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese: articolo 3, secondo comma, della Costituzione italiana.
Con questo principio, si archivia lo Stato liberale dell’Ottocento e si inaugura la stagione dello Stato sociale. La Costituente non si limitò a sancire che siamo tutti uguali davanti alla legge, come ci aveva già gentilmente concesso il re Carlo Alberto, ma stabilì che l’uguaglianza dovesse avere un contenuto sostanziale. I nostri Padri Costituenti, che non si fidavano della mano libera del mercato e di quel capitalismo sbrigliato che ci ha trascinati nella drammatica crisi che stiamo vivendo, hanno affidato alla Repubblica il compito di intervenire nell’economia per costruire una società più giusta, nella quale venga tutelata la dignità personale di tutti, in considerazione del valore incommensurabile della persona umana. È dunque evidente l’influenza delle migliori pulsioni socialiste, così come della dottrina sociale della Chiesa. Ma, a dire il vero, il seme della democrazia sostanziale era già stato gettato a Roma da Mazzini & Co.: sempre l’art. 3, ma della Costituzione della Repubblica romana del 1849, recitava: “La Repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini”.
Tuttavia l’articolo 3 non va apprezzato solo per il contenuto, ma anche per il linguaggio utilizzato dai Costituenti. Il testo risulta infatti assolutamente chiaro, nitido, comprensibile. L’attenzione dei Padri Costituenti per il linguaggio è testimoniato dall’incarico di revisione affidato a Pietro Pancrazi. Riguardo all’art. 3 questi suggerì varianti lessicali auliche che vennero accolte solo parzialmente. Gli ostacoli …che limitano del testo elaborato dalla Commissione dei 75 diventa per Pancrazi un elegante congiuntivo di eventualità, cioè gli ostacoli che impediscano. I Costituenti decisero di accettare il vocabolo impedire, ma salvarono il netto e solenne indicativo constatativo. Il principio di uguaglianza sostanziale veniva scritto per tutti e per essere letto da tutti. Peccato che alla limpidezza del linguaggio costituzionale, si contrapponga la frustrante illeggibilità e opacità del corpus normativo ordinario, prodotto di un legislatore affetto da neolalismo e guidato troppo spesso da interessi particulari che mal si conciliano col bene comune.
* da Terza Pagina, marzo 2013.
di Andrea Leccese