ROMA – L’aula della Camera, con 260 sì, 158 no e 7 astenuti, ha approvato in via definitiva il ddl Delrio su città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni. A favore del ddl Delrio hanno votato Pd, Nuovo Centrodestra, Scelta Civica e Popolari per l’italia. Contro hanno votato Fi, M5S, Lega, Sel e Fratelli d’Italia. Si ridisegnano così confini e competenze dell’amministrazione locale in attesa della riforma del Titolo V della Costituzione, l’ultimo passo prima dell’abolizione delle province che intanto diventano enti territoriali di area vasta, di secondo grado. Dal 2015, poi, le città metropolitane subentreranno alle province omonime (sindaco metropolitano sarà il sindaco del comune capoluogo).
IL TESTO INTEGRALE DEL MAXIEMENDAMENTO (PDF)
Le città metropolitane. Sono nove: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria, alle quali si aggiunge Roma Capitale a cui è dedicato un capitolo a parte del provvedimento visto il suo status di capitale. A queste si aggiungono le città metropolitane istituite conformemente alla loro autonomia speciale dalle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna ossia Trieste, Palermo, Catania, Messina, Cagliari. Il territorio delle città metropolitane coincide con quello della omonima provincia. Per quanto riguarda gli organi della città metropolitana, il disegno di legge indica: un sindaco metropolitano; il cui incarico è esercitato a titolo gratuito, due assemblee (presiedute dal medesimo sindaco), il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Il consiglio metropolitano è l’organo di indirizzo e di controllo; approva regolamenti, piani, programmi, nonché ogni altro sottopostogli dal sindaco; è il titolare dell’iniziativa circa l’elaborazione dello statuto e le sue modifiche; approva il bilancio (propostogli dal sindaco). La conferenza metropolitana è organo deliberativo dello statuto e delle modifiche. Ha inoltre funzione consultiva sul bilancio.
1° gennaio 2015. La prima istituzione delle città metropolitane è prevista entro il 1° gennaio 2015. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo. Il consiglio metropolitano è composto da 24 consiglieri nelle città con popolazione superiore ai 3 milioni di abitanti e da 18 consiglieri in quelle con popolazione superiore agli 800mila abitanti, 14 nelle altre. Il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana.
Può nominare un vicesindaco (e delegargli stabilmente funzioni), scelto tra i consiglieri metropolitani, dandone immediata comunicazione al consiglio. Non è prevista l’istituzione di una giunta metropolitana – ma il sindaco metropolitano può assegnare, nel rispetto del principio di collegialità, deleghe a consiglieri metropolitani (consiglieri delegati) secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.
Le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli sono costituite alla data di entrata in vigore della legge, a eccezione di Reggio Calabria che invece andrà alla scadenza naturale degli organi della provincia. Di conseguenza i presidenti di provincia e le giunte provinciali restano in carica fino al 31 dicembre a titolo gratuito. Questa precisazione è stata introdotta dal governo nel maxiemendamento su cui è stata posta la fiducia su richiesta della commissione bilancio per una questione di copertura finanziaria della legge.
Le funzioni delle città metropolitane. Sono quelle fondamentali delle province e quelle delle città metropolitane attribuite entro il processo di riordino delle funzioni delle province; adozione e aggiornamento annuale del piano strategico triennale del territorio metropolitano (atto di indirizzo per gli enti del territorio metropolitano), nel rispetto delle leggi regionali nelle materie di loro competenza; pianificazione territoriale generale comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture “appartenenti alla competenza” della città metropolitana; strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano (per questo riguardo, la città metropolitana altresì può, d’intesa con i comuni interessati, predisporre documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive); mobilità e viabilità; promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale; promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione.
Infine ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi (comprese le entrate provinciali) della provincia cui subentra. Le risorse della città metropolitana sono date dal patrimonio, dal personale e dalle risorse strumentali della provincia medesima.
Le nuove province. Nelle nuove province il presidente è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali della provincia, dura in carica 4 anni, e deve essere un sindaco. Sotto di lui ci sono il consiglio provinciale e l’assemblea dei sindaci, tutti ricoprono l’incarico a titolo gratuito.
Per il consiglio provinciale hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della provincia. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale. Il voto anche in questo caso è ponderato.
Il consiglio provinciale è l’organo di indirizzo e controllo, approva regolamenti, piani, programmi e approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; ha altresì potere di proposta dello statuto e poteri decisori finali per l’approvazione del bilancio.
Alle province spettano le funzioni in ambito di: pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza (si noti la funzione della tutela ambientale, prevista nel vigente testo unico degli enti locali, espunta dalla camera dei deputati nella prima lettura del presente provvedimento, reinserita dalla commissione affari costituzionali del senato); pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; raccolta ed elaborazione dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; gestione dell’edilizia scolastica ; il ‘controllo’ dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità nel territorio provinciale.
Le funzioni trasferite dalla province continuano ad essere da loro esercitate, fino a quando un altro ente, regione o comune non subentreranno, questo avverrà con un decreto del presidente del consiglio dei ministri entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge (se si tratti di competenza statale) o dalle regioni entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.
Infine per le province interessate dai commissariamenti e per quelle in cui i mandati elettorali scadono tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2014, la legge di stabilità, in considerazione dell’assetto transitorio delle province, aveva già previsto che non si procedesse alle elezioni per il rinnovo ma si nominasse un commissario. Risulta perciò superato il problema della “finestra elettorale” che stabilisce l’obbligo di svolgere le elezioni per il rinnovo degli organi provinciali esclusivamente nel periodo 15 aprile -15 giugno e di conseguenza anche senza la presente legge le province in questione non sarebbero state rinnovate.
Fonte: http://www.repubblica.it/